Art. 3.

      1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di

 

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cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «compresi gli stampati con i nomi dei candidati e le schede elettorali»;

          b) al comma 3, le parole: «, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente» sono sostituite dalle seguenti: «e la scheda elettorale»;

          c) al comma 4, le parole: «sono spedite nello stesso plico e» sono soppresse;

          d) al comma 5, le parole: «che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;

          e) il comma 6 è abrogato;

          f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e nei modi previsti per il territorio della Repubblica. Le operazioni di voto devono terminare entro le ore 6.00, ora italiana, della domenica scelta per il turno di consultazione. Le scatole contenenti le schede votate sono poste sotto la sorveglianza di agenti di pubblica sicurezza italiani, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio di agenti di pubblica sicurezza del territorio ospitante la rappresentanza consolare italiana. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, le schede scrutinate nel luogo dove sono avvenute le operazioni di voto. Lo scrutinio si svolge contemporaneamente a quello che avviene sul territorio della Repubblica. A scrutinio concluso, i risultati sono trasmessi per via informatica dagli uffici diplomatici e consolari al Ministero dell'interno, quindi le schede elettorali sono inviate in una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri».

 

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